Chi non sa leggere la propria scrittura ...

La Presidente del Consiglio interviene sul “caso” Roggero inserendo nel dibattito elementi di psicoanalitici dimenticando che i Giudici non sono degli psicologi ma sono chiamati a rispettare il Codice di Procedura Penale messo nelle loro mani dal Parlamento.

Tutti poi dimenticano che nel 2007, Roggero aveva patteggiato davanti al Tribunale di Alba una pena di due mesi, sostituita con una multa da 2.280 euro, per ingiurie e minacce aggravate dall’uso di un’arma. A me sorprende che non gli avessero tolto la licenza del Porto d’Armi. Evidentemente devono aver considerato il suo mestiere. Ma sorprende anche perché nelle motivazioni della sentenza d’appello, confermata dalla Cassazione, si legge che Roggero era affetto da un disturbo post traumatico da stress conseguente alla precedente rapina subita nel 2015 e che aveva maturato la convinzione “di dover agire da solo”, ritenendo che le autorità non avessero svolto adeguatamente il proprio compito dopo quell’episodio. Per questo i giudici sottolineano che “la modalità impulsiva di reazione agli eventi fosse presente anche nel passato. Questo ovviamente la Meloni e compagnia non lo tengono affatto presente come nemmeno che non abbia usato l’arma per difendersi durante la rapina, ma in seguito rincorrendo i ladri e uccidendoli anche a sangue freddo.

L'istituto della Legittima difesa è contemplato all'art. 52 del codice penale italiano, che, segue la Legge   26 aprile 2019, n. 36 proposta da Salvini, nella formulazione attuale recita: 

«Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. 

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità;    
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.»

L'art. 55 del codice penale prevede anche l'"eccesso colposo", ovvero se si superino i limiti imposto dalla legge nell'esercizio della difesa, si viene a configurare un "delitto colposo";inoltre l'art. 2044 del codice civile stabilisce che in tali ipotesi è dovuta una indennità al danneggiato quantificata secondo il libero apprezzamento del giudice, tenuto conto della condotta tenuta da parte del danneggiato. 

Meloni, Salvini & Co. Dovrebbero anche sapere che, secondo la Costituzione Italiana, un cittadino con condanna definitiva perde i diritti civili attivi e passivi fino al termine della pena ricevuta, quindi il Roggero non potrà in ogni caso avere una candidatura nelle elezioni del prossimo anno. Capisco che questo non lo sappia l’ex generale Vannacci ma gli altri per rincorrerlo non possono fare di questi errori a dir poco pacchiani. In questo modo si gettano la coscienza civile e morale sotto i tacchi; questo la dice lunga su chi ci governa …

(BiGio)

 


 

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